PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui esclude dal diritto all'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, fino al raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, i titolari di pensione di invalidita' con reddito inferiore ai livelli ivi determinati. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0427