PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma 1,
 lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382  (Disposizioni
 urgenti  sulla  partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei
 disavanzi   delle   unita'   sanitarie   locali),   convertito,   con
 modificazioni,  nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui
 esclude dal diritto all'esenzione dal pagamento di tutte le quote  di
 partecipazione alla spesa sanitaria, fino al raggiungimento dell'eta'
 per  il  collocamento  a  riposo prevista dall'assicurazione generale
 obbligatoria per i lavoratori dipendenti, i titolari di  pensione  di
 invalidita' con reddito inferiore ai livelli ivi determinati.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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