PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) e 4, ultimo comma, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione dalla corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0428