PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2 della legge 19 novembre 1968,  n.  1187  (Modifiche  ed
 integrazioni  alla  legge  urbanistica  17 agosto 1942, n. 1150) e 4,
 ultimo comma, lett. b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
 la edificabilita' dei suoli), sollevata in riferimento agli artt.  3,
 24  e  42  della  Costituzione  dalla  corte d'appello di Firenze con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0428