PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara: a) inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi primo e secondo, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe; b) non fondata la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 2, commi primo e secondo, della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 15, sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0429