PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara:
       a) inammissibile la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2,  commi primo e secondo, della legge regionale siciliana
 30 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di  vincoli
 in  materia  di  parchi e riserve naturali), sollevata in riferimento
 agli artt. 3 e 42 della Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Sicilia,  sezione  di  Catania,  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe;
       b)  non  fondata  la  questione  di legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 2, commi primo e  secondo,  della  legge  regionale
 siciliana 30 aprile 1991, n. 15, sollevata in riferimento all'art. 41
 della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo regionale per la
 Sicilia, sezione di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0429