P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante  in  questo  giudizio  e  non   manifestamente
 infondata   la   questione   di   legittimita'   costituzionale,  con
 riferimento all'art. 76 della Costituzione, della norma dell'articolo
 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sia nel testo originario sia
 in quello risultante a seguito delle modifiche introdotte  dal  d.l.
 14 gennaio 1991 n. 12, per violazione dell'art. 76 della Costituzione
 in  relazione al disposto dell'art. 3, lett. 1) della legge delega 16
 febbraio  1987,  n.  81,  nella  parte  in  cui   non   ha   previsto
 l'opposizione   del   tribunale   per   i  minorenni  come  mezzo  di
 impugnazione  di  tutti   i   provvedimenti   adottati   nell'udienza
 preliminare minorile;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone che,  a  cura  della  cancelleria,  questa  ordinanza  sia
 notificata alle parti in causa, ed al p.m., nonche' al Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
    Dispone  altresi'  la  comunicazione  dell'ordinanza ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Genova, addi' 17 febbraio 1993
                       Il presidente: CAVATORTA

 93C0442