P. Q. M. Ritenuta rilevante in questo giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, della norma dell'articolo 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sia nel testo originario sia in quello risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 14 gennaio 1991 n. 12, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione al disposto dell'art. 3, lett. 1) della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui non ha previsto l'opposizione del tribunale per i minorenni come mezzo di impugnazione di tutti i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare minorile; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti in causa, ed al p.m., nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone altresi' la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 17 febbraio 1993 Il presidente: CAVATORTA 93C0442