PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede,  quando
 il  giudice  pronuncia  sentenza di condanna al pagamento di somme di
 denaro per crediti  relativi  a  prestazioni  di  assistenza  sociale
 obbligatoria,   il   medesimo  trattamento  dei  crediti  relativi  a
 prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi  legali  e
 al  risarcimento  del  maggior  danno  sofferto  dal  titolare per la
 diminuzione di valore del suo credito.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0450