P. Q. M. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende i giudizi riuniti; Dispone: 1) che la segreteria provveda alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 2) che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti costituite; 3) che la medesima ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato. Caltanissetta, addi' 8 febbraio 1993 Il presidente: ZODA 93C0458