P. Q. M.
    Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende i giudizi riuniti;
    Dispone:
      1)  che la segreteria provveda alla immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
      2) che la presente ordinanza sia notificata  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e alle parti costituite;
      3)  che la medesima ordinanza sia comunicata al Presidente della
 Camera e al Presidente del Senato.
       Caltanissetta, addi' 8 febbraio 1993
                          Il presidente: ZODA

 93C0458