P. Q. M. Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, del d.l. 24 novembre 1990, n. 344 (convertito in legge dall'art. 1, primo comma, della legge 23 gennaio 1991 n. 21), in relazione all'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone altresi' che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 1992. Il presidente f.f.: GUERRIERO Il ref. est.: PASANISI Depositata in segreteria il 5 marzo 1993. Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 93C0460