P. Q. M.
    Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.
 1, e 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, del d.l.
 24  novembre  1990,  n.  344  (convertito in legge dall'art. 1, primo
 comma, della legge 23 gennaio 1991 n. 21), in  relazione  all'art.  3
 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  alla  segreteria  l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone  altresi'  che,  a  cura  della  segreteria,  la  presente
 ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del
 Consiglio  dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della
 Camera dei Deputati.
    Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio  del  23  aprile
 1992.
                     Il presidente f.f.: GUERRIERO
                                                Il ref. est.: PASANISI
    Depositata in segreteria il 5 marzo 1993.
         Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

 93C0460