P. Q. M.
    Visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sulla conforme richiesta del procuratore generale, dichiara la non
 manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
 del secondo comma dell'art. 12-quinquies della legge 7  agosto  1982,
 n.  356,  come  modificato  dall'art.  5 del decreto-legge 21 gennaio
 1993, n. 14, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25  e  27,
 secondo comma, della Costituzione;
    Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla
 Corte  costituzionale  e  la  notifica  della presente ordinanza alle
 parti, al p.m. e al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  la
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 22 febbraio 1993
                        Il presidente: VALENTE
                         Il consigliere estensore: (firma illeggibile)
    Depositata in cancelleria il 12 marzo 1993.
         Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

 93C0461