P. Q. M. Visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sulla conforme richiesta del procuratore generale, dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 12-quinquies della legge 7 agosto 1982, n. 356, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione; Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 22 febbraio 1993 Il presidente: VALENTE Il consigliere estensore: (firma illeggibile) Depositata in cancelleria il 12 marzo 1993. Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 93C0461