P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   per  la  definizione  del  giudizio  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  13  della  legge  regione  Friuli-Venezia Giulia 27 agosto
 1992, n. 25, e degli artt. 1, 2, 3, 4 della legge  regionale  Friuli-
 Venezia Giulia 18 dicembre 1992, n. 38;
    Dispone   la  sospensione  del  procedimento  penale  in  corso  e
 l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza, di cui viene  data  lettura  nel
 corso  del  dibattimento, venga, a cura della cancelleria, notificata
 al presidente  della  giunta  regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia,
 nonche'  comunicata al presidente del consiglio regionale del Friuli-
 Venezia Giulia.
      Cividale del Friuli, addi' 2 febbraio 1993
                          Il pretore: VICINI

 93C0463