P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25, e degli artt. 1, 2, 3, 4 della legge regionale Friuli- Venezia Giulia 18 dicembre 1992, n. 38; Dispone la sospensione del procedimento penale in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura nel corso del dibattimento, venga, a cura della cancelleria, notificata al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' comunicata al presidente del consiglio regionale del Friuli- Venezia Giulia. Cividale del Friuli, addi' 2 febbraio 1993 Il pretore: VICINI 93C0463