PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,   secondo
 comma,  della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina
 del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la  professione
 di  procuratore  legale)  in relazione all'art. 25 del regio decreto-
 legge 27 novembre 1933, n. 1578  (Ordinamento  delle  professioni  di
 avvocato  e procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge
 22 gennaio 1934, n. 36.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0497