IL PRETORE
A scioglimento della riserva che precede;
O S S E R V A
Con ricorso del 26 settembre 1991, Peroni Annarosa promuoveva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1397/91, di L.
1.399.950, oltre accessori e spese per la procedura monitoria, emesso
dal pretore di Vicenza, il 20 agosto 1991, in favore dell'I.N.P.S.
per la ripetizione di quanto indebitamente erogato alla ricorrente a
titolo di integrazione al minimo della prestazione pensionistica in
godimento. Deduceva che, al momento dell'erogazione, l'I.N.P.S. era a
conoscenza dell'ammontare dei redditi di cui ella era titolare,
avendo provveduto ad allegare la documentazione reddituale richiesta
alla domanda di ricostituzione della pensione di reversibilita'.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto opposto, per
irripetibilita' della somma ex art. 52 della legge n. 88/1989.
Costituendosi in giudizio l'I.N.P.S. contrastava la pretesa della
Peroni deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa,
alla domanda di ricostituzione non era allegata alcuna documentazione
utile all'espletamento dell'attivita' istruttoria dell'ente, che
aveva comunque proceduto a liquidazione dell'integrazione a suo
favore, secondo prassi, sulla base delle notizie in suo possesso.
Solo in un secondo momento, quando la Peroni in base alla richiesta
dell'istituto forni' effettivamente le notizie reddituali necessarie,
l'I.N.P.S. si era avveduto che ella non aveva titolo per godere
dell'integrazione richiesta e, pertanto, aveva revocato l'erogazione
disposta a suo favore. Sulla base del disposto dell'art. 13 della
legge n. 412/1991, secondo il quale l'istituto puo' procedre alla
ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, se il percettore
abbia omesso di comunicare i fatti incidenti sulla misura della
prestazione goduta non conosciuti dall'ente, concludeva per il
rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
All'udienza del 23 ottobre 1992, parte ricorrente sollevava
questione di legittimita' costituzionale dell'art.13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, "norme di interpretazione autentica" dell'art.
52 della legge n. 88/1989, secondo comma, in relazione al principio
di divisione dei poteri sancito in Costituzione agli artt. 101 e 102.
Deduceva, precisamente, che il legislatore avrebbe la possibilita'
di interpretare legittimamente le norme di legge solo quando sul
significato delle stesse sia in atto un contrasto giurisprudenziale;
contrasto che nella fattispecie concreta mancherebbe, posto
l'uniforme orientamento della giurisprudenza nell'interpretazione
dell'art. 52 della legge n. 88/1989.
Ritiene il pretore che l'eccezione sia rilevante e non
manifestamente infondata, sebbene sotto il diverso profilo infra
evidenziato.
In ordine al problema della rilevanza, basti osservare che la
fattispecie de quo rientra nell'ambito di operativita' della
disposizione dell'art. 13 della legge n. 412/1991, stante la
retroattivita' conseguente alla sua natura dichiaratamente
interpretativa dell'art. 52 della legge n. 88/1989.
In ordine al problema della non manifesta infondatezza, ritiene il
pretore che la disposizione all'esame sia costituzionalmente
censurabile anche alla luce del principio generale di ragionevolezza,
cui il legislatore deve attenersi nell'esercizio del suo potere, ex
art. 3 della Costituzione.
In realta', infatti, l'art. 13 della legge n. 412/1991, anziche'
meramente interpretativo dell'art. 52 della legge n. 88/1989, si
palesa innovativo dello stesso sotto molteplici profili.
In particolare, laddove prevede come condizione
dell'irripetibilita' delle somme indebitamente erogate dall'ente
previdenziale: che le somme siano state corrisposte in base a
formale, definitivo provvedimento dell'ente; che di tale
provvedimento sia data espressa comunicazione all'interessato; che
l'errore risulti dal provvedimento stesso e sia imputabile all'ente
erogatore. Ed, ancora - cio' che piu' interessa ai fini della
soluzione della presente controversia - che l'erogazione, oltre che
dal dolo del pensionato, non sia dipesa da omessa o incompleta
segnalazione di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della
pensione goduta e non riconosciuti gia' dall'ente competente.
Circa quest'ultimo aspetto e' indubbio che l'art. 13 della legge
n. 412/1991 abbia innovato l'art. 52 della legge n. 88/1989.
Questo si limitava a contemplare come causa di ripetibilita' il
dolo del pensionato, ossia una condotta intenzionalmente frodatoria
ai danni dell'ente previdenziale.
Oggi, in forza dell'art. 13, sul versante dei comportamenti
rilevanti del pensionato, conta anche l'omessa o incompleta
segnalazione dei dati necessari all'ente per provvedere
all'erogazione, senza che il legislatore abbia in alcun modo
specificato il carattere necessariamente volontario di tale condotta.
Ed invero solo tale specificazione avrebbe consentito
inequivocabilmente di ritenere interpretativa la norma in oggetto,
risolvendosi, in tal caso, l'ulteriore previsione introdotta ex lege
in una ipotesi tipizzata di comportamento doloso.
Deve infatti osservarsi che in forza della vecchia formulazione
dell'art. 52 della legge n. 88/1989 la ripetibilita' presupponeva un
atteggiamento doloso del percipiente, mentre in forza dell'intervento
asseritamente interpretativo dell'art. 13 della legge n. 412/1991,
oggi, la ripetibilita' pare poter dipendere anche da una condotta
solo colposa, oppure da una condotta completamente incolpevole, del
pensionato.
Cio' posto, e' evidente che l'art. 13 della legge n. 412/1991 non
puo' correttamente qualificarsi "norma interpretativa" come, al
contrario, ha preteso di fare il legislatore, al chiaro scopo di
attribuire alla norma stessa efficacia retroattiva.
Ad avviso di questo g.l. la pretesa interpretazione fornita dal
legislatore (art. 13) non puo' essere ricompresa nella gamma dei
possibili approcci ermeneutici dell'art. 52 nel quale si fa
riferimento esclusivo al comportamento doloso.
E, pertanto, formulando l'art. 13, il legislatore pare aver
contravvenuto al principio di ragionevolezza emergente dall'art. 3
della Costituzione, il quale, nel caso di specie, si sostanzia nel
divieto di qualificare "interpretativa", con la conseguente efficacia
retroattiva, una norma sostanzialmente innovativa.
Va da ultimo rilevato che sotto un ulteriore profilo
l'irragionevolezza della norma in esame.
L'art. 13 sancisce l'irripetibilita' di somme erogate
dall'I.N.P.S. sulla base di un provvedimento formale notificato al
pensionato dal quale risulti l'errore in cui e' ricorso lo stesso
ente erogatore.
Viene al contrario stabilita la ripetibilita' di somme erogate in
assenza di un provvedimento formale dell'I.N.P.S. dal quale risulti
l'errore, ossia in un caso in cui verosimilmente il pensionato (al
quale non e' stato comunicato un provvedimento contenente l'errore
imputabile all'ente previdenziale) aveva minori possibilita' di
accorgersi dell'errore nella erogazione della somma non dovuta.
Ad avviso del g.l. quanto sopra evidenziato consente un
"trattamento" di maggior favore nel caso in cui verosimilmente il
beneficiario della somma e' a conoscenza dell'indebito formalmente
risultante dal provvedimento dell'ente erogatore, e dunque in ipotesi
di incertezza circa la sussistenza della buona fede del percettore
(atteso che ques'ultimo potra' trattenersi le somme erogate) rispetto
alla diversa situazione in cui in assenza di un formale provvedimento
dal quale risulti l'errore dell'ente previdenziale, appare
maggiormente verosimile e presumibile la buona fede del percettore
degli emolumenti (ed il pensionato dovra' pertanto restituirli).
La norma in esame dunque finisce per attriubire maggior tutela
(irrepetibilita' dell'indebito) a una situazione che merita una
protezione minore.
Tale differenza di trattamento appare irragionevole se rivolta al
passato e puo' generare disparita' tra posizioni soggettive
ugualmente tutelabili, finendo per meglio tutelare situazioni meno
meritevoli di protezione da parte dell'ordinamento giuridico.
Appare pertanto violato l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il
profilo della uguaglianza che sotto il profilo della ragionevolezza.