PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi iscritti ai numeri 343 e 344 del registro ordinanze 1992, dichiara non fondate le questioni sollevate, relative alla legittimita' costituzionale dell'art. 48, quarto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione sollevate dall'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0522