PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi  iscritti  ai  numeri  343  e  344  del  registro
 ordinanze 1992, dichiara non fondate le questioni sollevate, relative
 alla  legittimita'  costituzionale  dell'art.  48,  quarto comma, del
 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo  unico  delle
 imposte  sui  redditi),  in  riferimento  agli artt. 3, 24 e 53 della
 Costituzione sollevate dall'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0522