P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 286- bis del c.p.p. come introdotto dai d.l. 12 novembre 1992, n. 431 e 12 gennaio 1993, n. 3, con riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' all'indagato ed alla procura generale di Torino; Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere; Dispone la sospensione del giudizio sulla liberta' personale del Di Forti. Torino, 24 febbraio 1993 Il giudice: MASI'A Il segretario: SANTORO 93C0537