P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  286-  bis  del  c.p.p.  come
 introdotto  dai  d.l. 12 novembre 1992, n. 431 e 12 gennaio 1993, n.
 3, con riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32,
 primo  comma,  101,  secondo  comma,  e  111,  primo   comma,   della
 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina la notifica della  presente  ordinanza  al  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri nonche' all'indagato ed alla procura generale
 di Torino;
    Manda alla cancelleria per la comunicazione  ai  Presidenti  delle
 due Camere;
    Dispone  la  sospensione del giudizio sulla liberta' personale del
 Di Forti.
      Torino, 24 febbraio 1993
                          Il giudice: MASI'A
                                                Il segretario: SANTORO
 93C0537