P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata  la  questione
 relativa  alla  legittimita'  costituzionale  del  combinato disposto
 degli artt. 438, 439, 440 del c.p.p. per violazione  degli  artt.  3,
 24,  secondo comma, 25, 101, secondo comma, della Costituzione, nella
 parte in cui  non  consente  al  g.u.p.  di  sindacare  l'imputazione
 formulata  dal p.m. escludendo circostanze aggravanti insussistenti e
 comunque diversamente qualificando il fatto al  fine  dell'ammissione
 del  giudizio  abbreviato chiesto dall'imputato chiamato a rispondere
 di delitto che, secondo l'imputazione  formulata  dal  p.m.,  risulta
 punito con la pena dell'ergastolo;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina che la cancelleria provveda  alla  notifica  urgente  della
 presente   ordinanza   all'imputato  assente  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
    Della presente ordinanza viene invece data integrale lettura  alle
 parti presenti in udienza (p.m. e parti civili a mezzo dei rispettivi
 procuratori)  cio'  valendo  quale  notifica  ex  artt.  151 n. 3 del
 c.p.p.;
    Ordina   altresi'  alla  cancelleria  di  comunicare  la  presente
 ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Teramo, addi' 10 maggio 1993
           Il giudice per le indagini preliminari: MANFREDI

 93C0538