P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa alla legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 del c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, 25, 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al g.u.p. di sindacare l'imputazione formulata dal p.m. escludendo circostanze aggravanti insussistenti e comunque diversamente qualificando il fatto al fine dell'ammissione del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato chiamato a rispondere di delitto che, secondo l'imputazione formulata dal p.m., risulta punito con la pena dell'ergastolo; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che la cancelleria provveda alla notifica urgente della presente ordinanza all'imputato assente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Della presente ordinanza viene invece data integrale lettura alle parti presenti in udienza (p.m. e parti civili a mezzo dei rispettivi procuratori) cio' valendo quale notifica ex artt. 151 n. 3 del c.p.p.; Ordina altresi' alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Teramo, addi' 10 maggio 1993 Il giudice per le indagini preliminari: MANFREDI 93C0538