P. Q. M. La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione e in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo alla corresponsione della rivalutazione monetaria, e cio' anche dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sul ricorso n. 12405/1989. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, 27 ottobre 1992 Il presidente: FARINARO Depositata in cancelleria oggi, 9 dicembre 1992. Il collaboratore di cancelleria: DEL FRANCO 93C0552