P. Q. M.
    La  Corte  dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in
 riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione e in relazione  alla
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  156/1991, la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.l.  31
 agosto  1987,  n.  359,  convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440,
 nella  parte  in  cui  dispone  che  le  somme  dovute  a  titolo  di
 riliquidazione  dell'indennita'  premio  di  servizio non danno luogo
 alla corresponsione della rivalutazione monetaria, e cio' anche  dopo
 l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  e  sospende  il  presente  giudizio  sul  ricorso  n.
 12405/1989.
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa, al  procuratore  generale  presso  la
 Corte   di  cassazione,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Cosi' deciso in Roma, 27 ottobre 1992
                        Il presidente: FARINARO
    Depositata in cancelleria oggi, 9 dicembre 1992.
              Il collaboratore di cancelleria: DEL FRANCO

 93C0552