P. Q. M. Visto l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui sussistendo una dichiarazione della madre che non vuole essere nominata nell'atto di nascita del proprio figlio nato da unione legittima impone al tribunale per i minorenni l'accertamento delle condizioni giuridiche del minore; Sospende la procedura di affidamento preadottivo del procedimento n. 15/1992 Rsmsa e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri ed altresi' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Trento il 29 gennaio 1993 Il presidente: IANNETTI Il giudice estensore: ROSSATO Il collaboratore di cancelleria: VENTURA 93C0553