P. Q. M.
    Visto l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per contrasto con gli
 artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, nella parte  in  cui  sussistendo
 una dichiarazione della madre che non vuole essere nominata nell'atto
 di  nascita  del  proprio  figlio  nato da unione legittima impone al
 tribunale per i minorenni l'accertamento delle condizioni  giuridiche
 del minore;
    Sospende  la procedura di affidamento preadottivo del procedimento
 n. 15/1992 Rsmsa e ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri ed altresi' comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
      Cosi' deciso in Trento il 29 gennaio 1993
                        Il presidente: IANNETTI
   Il giudice estensore: ROSSATO
                              Il collaboratore di cancelleria: VENTURA
 93C0553