PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento  di
 quiescenza   dei  dipendenti  civili  e  militari  dello  Stato),  in
 riferimento agli artt. 3 e 38,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 sollevata dal T.A.R. Calabria con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0563