PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  566, ottavo comma, del codice di procedura
 penale  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.   3   e   24   della
 Costituzione, dal Pretore di Gela, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0565