PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte Suprema di cassazione con ordinanza del 7 marzo 1991. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0568