PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 409, primo comma, del  codice  di  procedura
 penale,   sollevata,   in   riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, dalla Corte Suprema di cassazione con ordinanza  del  7
 marzo 1991.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0568