P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 illeggittimita'  costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del
 d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con la legge 14  novembre
 1992,  n.  438,  per  violazione  degli  artt.  3,  38  e  113  della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'azione giudiziaria
 possa essere proposta nel termine di tre anni dall'entrata in  vigore
 dello  stesso  decreto  legge  o  in  un  diverso termine da fissarsi
 legislativamente,  qualora  l'azione  giudiziaria  dovesse  ritenersi
 proponibile  ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639,
 per  essere  decorso  il  termine  triennale,  ma  non  anche  quello
 decennale,  dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o
 dalla data di scadenza del termine stabilito per la  pronunzia  della
 decisione medesima;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata
 ai  Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento  e   alle   parti
 costituite.
    Lecce, 31 marzo 1993.
                         Il pretore: BENFATTO

 93C0580