P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illeggittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con la legge 14 novembre 1992, n. 438, per violazione degli artt. 3, 38 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'azione giudiziaria possa essere proposta nel termine di tre anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto legge o in un diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione giudiziaria dovesse ritenersi proponibile ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine triennale, ma non anche quello decennale, dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima; Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti costituite. Lecce, 31 marzo 1993. Il pretore: BENFATTO 93C0580