P. Q. M. Sospesa, in ordine al ricorso in epigrafe, ogni decisione in rito - salva la decisione sulla giurisdizione di cui a coeva pronuncia -, nel merito e sulle spese: Solleva d'ufficio - per possibile contrasto con gli artt. 3, e 47, secondo comma, della costituzione e con l'art. 8, primo comma, punto 10, in riferimento all'art. 4, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - la questione di costituzionalita' sugli artt. 2, lett. a) e 3 della legge provinciale di Bolzano del 2 aprile 1962, n. 4 e sull'art. 43, secondo comma, lett. b) e conseguenze a tale fattispecie connesse, nonche' quinto comma, in parte qua, della legge provinciale di Bolzano 21 novembre 1983, n. 45, in quanto prevedono l'applicazione delle sanzioni nelle medesime prescrizioni indicate a carico di chi non occupi stabilmente per il primo decennio, o anche per il successivo decennio, l'appartamento di cooperativa, agevolato con le provvidenze provinciali (nella specie, consistenti nel contributo su mutuo edilizio), senza consentire alcun allontanamento per motivi di lavoro o familiari, pur dopo la presa di possesso seria ed effettiva iniziale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza: sia trasmessa alla Corte costituzionale; sia notificata alle parti in causa, nonche' al presidente della giunta provinciale della provincia di Bolzano; sia comunicata al presidente del consiglio provinciale di Bolzano; Cosi' deciso in Roma, il 2 giugno 1992, dalla IV sezione del Consiglio di Stato riunita in camera di consiglio. Il presidente: PALEOLOGO Il consigliere estensore: NUMERICO I consiglieri: MARTORELLI - SANTORO - TUMBIOLO 93C0581