P. Q. M.
    Sospesa, in ordine al ricorso in epigrafe, ogni decisione in  rito
 -  salva la decisione sulla giurisdizione di cui a coeva pronuncia -,
 nel merito e sulle spese:
    Solleva d'ufficio - per possibile contrasto con gli artt. 3, e 47,
 secondo comma, della costituzione e con l'art. 8, primo comma,  punto
 10,  in riferimento all'art. 4, del testo unificato delle leggi sullo
 statuto speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  -  la  questione  di
 costituzionalita' sugli artt. 2, lett. a) e 3 della legge provinciale
 di  Bolzano  del  2  aprile 1962, n. 4 e sull'art. 43, secondo comma,
 lett. b) e conseguenze a tale fattispecie  connesse,  nonche'  quinto
 comma,  in  parte qua, della legge provinciale di Bolzano 21 novembre
 1983, n. 45, in quanto prevedono l'applicazione delle sanzioni  nelle
 medesime prescrizioni indicate a carico di chi non occupi stabilmente
 per il primo decennio, o anche per il successivo decennio,
  l'appartamento   di   cooperativa,   agevolato  con  le  provvidenze
 provinciali  (nella  specie,  consistenti  nel  contributo  su  mutuo
 edilizio), senza consentire alcun allontanamento per motivi di lavoro
 o  familiari,  pur  dopo  la  presa  di  possesso  seria ed effettiva
 iniziale;
    Ordina che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza:  sia
 trasmessa  alla  Corte  costituzionale;  sia notificata alle parti in
 causa, nonche' al presidente della giunta provinciale della provincia
 di Bolzano; sia comunicata al presidente del consiglio provinciale di
 Bolzano;
    Cosi' deciso in Roma, il 2  giugno  1992,  dalla  IV  sezione  del
 Consiglio di Stato riunita in camera di consiglio.
                        Il presidente: PALEOLOGO
    Il consigliere estensore: NUMERICO
                        I consiglieri: MARTORELLI - SANTORO - TUMBIOLO
 93C0581