PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  29  del  codice
 penale militare di pace nella parte in cui prevede che "per gli altri
 militari"   la  rimozione  consegue  alla  condanna  alla  reclusione
 militare  per  una  durata  diversa  da  quella  stabilita  "per  gli
 ufficiali e sottufficiali".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 1 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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