P. Q. M.
    La commissione tributaria  di  primo  grado  di  Reggio  Calabria,
 seconda  sezione,  dichiara rilevante e non manifestamente infondata,
 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione,  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 2 del d.l. 24 novembre 1992,
 n. 455 nella parte in cui dispone che fino alla data  di  entrata  in
 vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre
 il  31  dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le
 tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in esecuzione del d.m.
 finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  7
 febbraio 1990;
    Dispone la sospensione del presente giudizio;
    Ordina che a cura della segreteria gli atti e copia della presente
 ordinanza siano trasmessi alla Corte costituzionale;
    Ordina  altresi' che a cura della segreteria la presente ordinanza
 sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata
 ai  Presidenti  della  Camera e del Senato e sia espletato ogni altro
 incombente di legge.
    Cosi'   deciso   nella   camera  di  consiglio  della  commissione
 tributaria in Reggio Calabria addi' 15 dicembre 1992.
                     Il presidente relatore: NERI
 93C0646