PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2-novies  del
 decreto  legge  2  marzo  1974,  n. 30 (Norme per il miglioramento di
 alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali)  introdotto  dalla
 legge  di  conversione  16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non
 prevede la facolta'  di  riscattare  i  periodi  corrispondenti  alla
 durata  degli  studi  per  il conseguimento del diploma di assistente
 sociale  rilasciato  da  una  scuola  universitaria  diretta  a  fini
 speciali.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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