P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 5 del d.l. 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato con d.-l. 23 marzo 1993, n. 73, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, della Costituzione; Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonche' la notifica della presente ordinanza alla parte, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ordina altresi' la comunicazione del presente provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Vibo Valentia, addi' 7 aprile 1993 Il presidente relatore: VITALE Depositato in cancelleria l'8 aprile 1993 alle ore 19,30. Il cancelliere: DELL'AGLI 93C0685