P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  12-quinquies,  secondo  comma,
 della  legge  7  agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 5 del
 d.l. 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato con d.-l. 23 marzo  1993,  n.
 73,  in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma,
 della Costituzione;
    Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale nonche' la  notifica  della  presente  ordinanza
 alla parte, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Ordina  altresi'  la  comunicazione  del presente provvedimento ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Vibo Valentia, addi' 7 aprile 1993
                    Il presidente relatore: VITALE
    Depositato in cancelleria l'8 aprile 1993 alle ore 19,30.
                       Il cancelliere: DELL'AGLI

 93C0685