P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 5 del d.l. 21 gennaio 1993, n. 14, reiterato con d.-l. 23 marzo 1993, n. 73, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione; Sospende il procedimento, disponendo, per l'effetto, il mantenimento della misura cautelare del sequestro della documentazione rinvenuta negli appartamenti nella disponibilita' del Mamone, convalidato con provvedimento del sostituto procuratore della Repubblica presso questo tribunale in data 20 marzo 1993; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alla parte, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ordina la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Vibo Valentia, 16 aprile 1993 Il presidente estensore: (firma illeggibile) 93C0686