P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies, secondo comma,
 della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato  dall'art.  5  del
 d.l.  21  gennaio 1993, n. 14, reiterato con d.-l. 23 marzo 1993, n.
 73, in relazione agli artt. 3,  24,  secondo  comma,  e  27,  secondo
 comma, della Costituzione;
    Sospende   il   procedimento,   disponendo,   per   l'effetto,  il
 mantenimento   della   misura   cautelare   del    sequestro    della
 documentazione  rinvenuta negli appartamenti nella disponibilita' del
 Mamone, convalidato con provvedimento del sostituto procuratore della
 Repubblica presso questo tribunale in data 20 marzo 1993;
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 nonche'  la  notifica della presente ordinanza alla parte, al p.m. ed
 al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Ordina  la  comunicazione  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Vibo Valentia, 16 aprile 1993
             Il presidente estensore: (firma illeggibile)

 93C0686