P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, sesto e settimo comma, e dell'art. 11, primo e secondo comma, del t.u. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per contrasto con gli artt. 2, 32 e 38 della Costituzione nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio e' derivato, al risarcimento del danno morale solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennita' corrisposte dall'I.N.A.I.L. e nella parte in cui consentono all'I.N.A.I.L. di avvalersi nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili anche delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno morale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e altresi' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Dispone che il presente procedimento rimanga sospeso all'esito del giudizio della Corte costituzionale. Cosi' deciso in Ravenna, il 15 aprile 1993. Il presidente: AGNOLI 93C0689