P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  10, sesto e settimo comma, e
 dell'art. 11, primo e secondo  comma,  del  t.u.  delle  disposizioni
 sull'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni del lavoro e le
 malattie professionali approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n.  1124,
 per contrasto con gli artt. 2, 32 e 38 della Costituzione nella parte
 in  cui, rispettivamente, prevedono che il lavoratore infortunato o i
 suoi  aventi  causa  hanno  diritto,  nei  confronti  delle   persone
 civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio e' derivato,
 al  risarcimento  del danno morale solo se e solo nella misura in cui
 il   danno   risarcibile,   complessivamente   considerato,    superi
 l'ammontare  delle  indennita'  corrisposte  dall'I.N.A.I.L.  e nella
 parte in cui consentono all'I.N.A.I.L.  di  avvalersi  nell'esercizio
 del  diritto  di  regresso  contro le persone civilmente responsabili
 anche delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno
 morale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  ed  ordina che, a cura della cancelleria, copia della
 presente ordinanza venga notificata al Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri  e  altresi'  comunicata  ai  Presidenti  dei  due  rami del
 Parlamento;
    Dispone che il presente procedimento rimanga sospeso all'esito del
 giudizio della Corte costituzionale.
    Cosi' deciso in Ravenna, il 15 aprile 1993.
                         Il presidente: AGNOLI

 93C0689