P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione nei termini e per le motivazioni in premessa enunciati e cioe' nella parte in cui prevede che il giudice di appello, allorche' pronunci sentenza di annullamento per incompetenza per materia del giudice di primo grado, dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente anziche' al p.m. presso quest'ultimo; Sospende il giudizio in corso nei confronti di Malatini Leonardo + 10 ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Macerata, addi' 19 marzo 1993 Il presidente: (firma illeggibile) 93C0710