P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 24, primo comma, del c.p.p.  in
 relazione  agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione nei termini e per
 le motivazioni in premessa enunciati  e  cioe'  nella  parte  in  cui
 prevede  che  il  giudice  di appello, allorche' pronunci sentenza di
 annullamento per incompetenza per materia del giudice di primo grado,
 dispone  la  trasmissione  degli  atti  al  giudice  di  primo  grado
 competente anziche' al p.m. presso quest'ultimo;
    Sospende il giudizio in corso nei confronti di Malatini Leonardo +
 10 ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Macerata, addi' 19 marzo 1993
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 93C0710