ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  notificato il 1› febbraio 1993 e depositato in cancelleria
 il successivo 10 febbraio, per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a
 seguito  della  "Prima  dichiarazione di intenti per una cooperazione
 commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna  e  la  Repubblica
 Ceca",  sottoscritta  a  Cagliari  l'8 maggio 1992 dal dott. Giovanni
 Merella, Assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. Bohumil
 Kubat,  Ministro  dell'agricoltura della Repubblica Ceca, ed iscritto
 al n. 6 del registro conflitti 1993;
    Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
    Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  1›  febbraio  1993 il Presidente del
 Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di  attribuzione  contro
 la Regione autonoma della Sardegna, per far dichiarare che non spetta
 alla Regione stipulare un accordo con la Repubblica Ceca, esorbitante
 per  natura  e  contenuti  dalle  competenze  regionali,  senza avere
 informato in precedenza lo Stato  ed  averne  ottenuto  l'intesa,  il
 consenso  o  l'autorizzazione;  di  conseguenza per fare annullare la
 "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale  tra
 la   Regione   autonoma   della   Sardegna  e  la  Repubblica  Ceca",
 sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott.  Giovanni  Merella,
 Assessore  all'agricoltura  della Regione, e dal dott. Bohumil Kubat,
 Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca.
    L'Avvocatura  generale  dello   Stato,   in   rappresentanza   del
 Presidente  del Consiglio dei ministri, assume che la "dichiarazione"
 e' stata  negoziata  e  sottoscritta  all'insaputa  dello  Stato;  in
 violazione,  quindi, delle disposizioni dello Statuto speciale per la
 Sardegna che disciplinano le funzioni della Regione (artt. 3, 4  e  6
 della  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e delle relative
 norme di attuazione (art. 2 del  d.P.R.  19  giugno  1979,  n.  348),
 nonche'  dei  principi  in  tema di cosi' detto "potere estero" delle
 regioni. In particolare la "dichiarazione" sarebbe  stata  concordata
 con un ente (la Repubblica Ceca) non "omologo" rispetto alla Regione.
 Si  tratterebbe  inoltre  di un atto non compreso tra le attivita' di
 mero rilievo internazionale o promozionali all'estero, che  rientrano
 nelle competenze regionali.
    L'Avvocatura  ricorda  che  il Ministro per il coordinamento delle
 politiche comunitarie e  per  gli  affari  regionali,  ritenendo  che
 l'atto  sottoscritto  dalla  Regione  apportasse vincoli anche per lo
 Stato, aveva chiesto alla Regione, con nota spedita l'8 gennaio 1993,
 di concordare sull'invalidita' dell'atto stesso. Ma a tale  richiesta
 non   risulta  sia  stata  data  risposta;  difatti  l'Avvocatura  ha
 depositato solo la copia di un atto interno della  Regione:  la  nota
 indirizzata  il  18  gennaio 1993 dall'Assessore all'agricoltura alla
 Presidenza della Giunta regionale, con la quale si manifesta l'avviso
 "di  dover   propendere   per   l'ipotesi   (   ..)   di   concordare
 sull'invalidazione"  dell'atto "in considerazione della perdita della
 Repubblica  Ceca,  oggi  Stato  sovrano,  della  qualifica  di   Ente
 omologo".
    La  Regione  autonoma  della  Sardegna  non  si  e'  costituita in
 giudizio.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  proposto
 conflitto  di attribuzione nei confronti della Regione autonoma della
 Sardegna per l'annullamento della "Prima dichiarazione di intenti per
 una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e
 la  Repubblica  Ceca",  sottoscritta  a  Cagliari  l'8  maggio   1992
 dall'Assessore    regionale    all'agricoltura    e    dal   Ministro
 dell'agricoltura  della  Repubblica  Ceca.  Questo  atto  invaderebbe
 competenze  riservate  allo  Stato  in ordine alla politica estera ed
 alla stipulazione di accordi  con  altri  Stati.  In  particolare  la
 "dichiarazione  di  intenti"  denunciata  sarebbe  stata  negoziata e
 sottoscritta  senza  alcuna   previa   informazione,   quindi   senza
 autorizzazione,  intesa o consenso dello Stato. Inoltre l'ente con il
 quale era stata concordata non sarebbe "omologo" alla Regione,  ed  i
 contenuti dell'atto non sarebbero compresi tra le attivita' rimesse a
 competenze regionali.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    Indipendentemente  dalla  puntuale  determinazione  del  contenuto
 dell'atto  denunciato  come  invasivo   di   competenze   statali   e
 dall'analisi  delle  materie  in  esso trattate, la "dichiarazione di
 intenti"  risulta  illegittima  per  essere  stata  sottoscritta  dal
 rappresentante  della  Regione, senza che fosse stato preventivamente
 informato il Governo per acquisirne la necessaria intesa o l'assenso.
    La mancanza di qualsiasi preventiva informazione  al  Governo,  da
 parte  della  Regione,  e'  gia'  stata  ritenuta  dalla Corte motivo
 sufficiente a determinare la  lesione  della  sfera  di  attribuzioni
 statali e l'accoglimento del ricorso (sentenza n. 124 del 1993).
    Ricorrendo  in questo caso la stessa situazione, la "dichiarazione
 di intenti" deve essere, per quanto concerne gli atti posti in essere
 dalla Regione Sardegna, annullata.