PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, n. 3, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 della Costituzione, dal Pre- tore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 1 luglio 1993. Il cancelliere: FRUSCELLA 93C0730