PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 51, n. 3, del codice  di  procedura  civile  sollevata,  in
 riferimento  agli artt. 3, 97, 101 e 105 della Costituzione, dal Pre-
 tore di  Trapani,  sezione  distaccata  di  Alcamo,  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 1› luglio 1993.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 93C0730