P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 14, secondo comma, lett. b), e 17, lett. b), della legge della regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per violazione degli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al presidente della giunta regionale del Piemonte e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al presidente del consiglio regionale del Piemonte. Torino addi', 18 marzo 1993 Il pretore: (firma illeggibile) 93C0740