P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 14, secondo comma, lett. b),
 e 17, lett. b), della legge della regione Piemonte 26 marzo 1990,  n.
 13, per violazione degli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  venga
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e al presidente
 della giunta regionale del Piemonte e comunicata ai Presidenti  delle
 due  Camere  del  Parlamento ed al presidente del consiglio regionale
 del Piemonte.
      Torino addi', 18 marzo 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 93C0740