P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Solleva  d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale del
 combinato disposto degli artt. 321 e  324  del  codice  di  procedura
 penale,  per  contrasto  con  gli artt. 24, 42, 97 e 111, primo comma
 della Costituzione e dell'art.  12-quinquies  della  legge  7  agosto
 1992,  n. 356, cosi' come modificato dall'art. 5 lettera a) del d.l.
 20 maggio 1993, n. 153 con gli artt. 3, 24, e 27  della  Costituzione
 e, conseguentemente, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata  all'indagato,  al   difensore,   al   Procuratore   della
 Repubblica  presso  il  tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta),
 nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata  ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
    Cosi' deciso in S. Maria Capua Vetere, addi' 27 giugno 1993
                         Il presidente: CANALE
                                            Il giudice, rel.: DI SALVO
    Il giudice: OTTAVIANO
 93C0773