P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 24, 42, 97 e 111, primo comma della Costituzione e dell'art. 12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356, cosi' come modificato dall'art. 5 lettera a) del d.l. 20 maggio 1993, n. 153 con gli artt. 3, 24, e 27 della Costituzione e, conseguentemente, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'indagato, al difensore, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta), nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in S. Maria Capua Vetere, addi' 27 giugno 1993 Il presidente: CANALE Il giudice, rel.: DI SALVO Il giudice: OTTAVIANO 93C0773