PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 234, 468, secondo comma, 495, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 3, 24, e 97 della Costituzione dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993. Il cancelliere: FRUSCELLA 93C0782