PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale degli artt. 234, 468, secondo comma, 495,
 secondo   comma,   del  codice  di  procedura  penale,  sollevata  in
 riferimento agli artt. 76, 3, 24, e 97 della Costituzione dal Pretore
 di  Bergamo,  sezione  distaccata  di  Clusone,  con  l'ordinanza  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 93C0782