P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione  relativa  alla illegittimita' dell'art. 88 del c.p.p. 1930
 nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento penale
 quando l'imputato venga a trovarsi in tale stato di  malattia  fisica
 da  comportare l'assoluto impedimento a comparire, laddove questo non
 sia contingente o di durata determinabile, e non  prevede  quindi  la
 facolta'  della  parte  civile,  dopo  l'ordinanza di sospensione, di
 esercitare l'azione civile avanti il giudice civile  indipedentemente
 dal  processo  penale,  per  violazione  degli  artt.  3  e  24 della
 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il dibattimento in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Milano, addi' 10 maggio 1993
                         Il presidente: POPPI

 93C0810