P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione relativa alla illegittimita' dell'art. 88 del c.p.p. 1930 nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento penale quando l'imputato venga a trovarsi in tale stato di malattia fisica da comportare l'assoluto impedimento a comparire, laddove questo non sia contingente o di durata determinabile, e non prevede quindi la facolta' della parte civile, dopo l'ordinanza di sospensione, di esercitare l'azione civile avanti il giudice civile indipedentemente dal processo penale, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il dibattimento in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 10 maggio 1993 Il presidente: POPPI 93C0810