P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, in relazione agli artt. 5, 32, 97 e 128 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, terzo comma, della legge regionale veneta 27 giugno 1985, n. 61. Sospende, nel frattempo, il giudizio in corso. Dispone che, a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale del Veneto e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 18 marzo 1933. Il presidente: PUCHETTI Il segretario: PEZZIN L'estensore: TRIVELLATO 93C0833