P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953,  n.  87, solleva, in relazione agli artt. 5, 32, 97 e 128 della
 Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 24, terzo comma, della legge regionale veneta 27 giugno 1985, n. 61.
    Sospende, nel frattempo, il giudizio in corso.
    Dispone  che,  a  cura della segreteria del tribunale, la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al  presidente  della
 giunta  regionale  del  Veneto  e  sia  comunicata  al Presidente del
 Consiglio regionale del Veneto.
    Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 18 marzo 1933.
                        Il presidente: PUCHETTI
    Il segretario: PEZZIN
                                               L'estensore: TRIVELLATO
 93C0833