PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre  1991,
 n.  360  (Interventi  urgenti  per Venezia e Chioggia), sollevata dal
 Pretore di Venezia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0842