PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, del codice
 di procedura penale - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo,
 nella parte impugnata, con la sentenza n. 186/1992  -  sollevata  dal
 Tribunale di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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