PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale - gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con la sentenza n. 186/1992 - sollevata dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0845