P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 cpv. del c.p.p. nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 25, 76, 77 (in relazione per questi ultimi due articoli ai principi di cui all'art. 2 dirett. 67 della legge delega n. 81/1987) e 101 della Costituzione; Ordina la sospensione del presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Cagliari, addi' 11 febbraio 1993 Il presidente: ROSELLA Il giudice estensore: FASOLI Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993. Il cancelliere militare: BOASSA 93C0858