P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 34 cpv. del c.p.p. nei  sensi
 di  cui  in  motivazione,  con  riferimento agli artt. 25, 76, 77 (in
 relazione per questi ultimi due articoli ai principi di cui  all'art.
 2 dirett. 67 della legge delega n. 81/1987) e 101 della Costituzione;
    Ordina la sospensione del presente giudizio;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza venga  notificata  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
 camere del Parlamento.
      Cagliari, addi' 11 febbraio 1993
                        Il presidente: ROSELLA
                                          Il giudice estensore: FASOLI
    Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
                    Il cancelliere militare: BOASSA

 93C0858