PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 26 maggio 1992, n. 298 (Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie e per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonche' altre disposizioni tributarie e finanziarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0874