PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  1,  del
 decreto  legge  26  maggio  1992,  n.  298  (Disposizioni concernenti
 l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della  ritenuta
 sugli  interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
 correnti interbancari,  agevolazioni  tributarie  e  per  incentivare
 l'abbattimento  delle  emissioni  inquinanti l'atmosfera, la gestione
 del  gioco  del  lotto,  nonche'  altre  disposizioni  tributarie   e
 finanziarie),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 23, 24 e 77
 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di  primo  grado  di
 Perugia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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