PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
 legittimita' costituzionale dei decreti del Ministro delle finanze 20
 gennaio  1990  (Revisione  generale degli estimi del catasto edilizio
 urbano) e 27 settembre 1991 (Determinazione  delle  tariffe  d'estimo
 delle  unita'  immobiliari  urbane per l'intero territorio nazionale)
 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
 Commissione tributaria di primo grado di  Piacenza,  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe;
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  alla  predetta  Commissione
 tributaria per un nuovo esame  della  rilevanza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973,
 n.  604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni
 e del catasto edilizio urbano).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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