PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dei decreti del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 (Revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano) e 27 settembre 1991 (Determinazione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Ordina la restituzione degli atti alla predetta Commissione tributaria per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0875