IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14857 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1990 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 7 maggio 1993 e vertente tra Borrelli Francesco Saverio e Viola Guido, elettivamente domicliati in Roma, via G.B. Vico 29, presso lo studio del procuratore avvocato P. D'Amelio che, unitamente all'avv. S. Tino del Foro di Milano che li rappresenta e difende per procura in calce alla citazione, attori e Fumagalli Carulli Ombretta, Tolfa Rocco, Liguori Paolo e S.r.l. Edit - Editoriale italiana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, v. delle Quattro Fontane 15 presso lo studio del procuratore avvocato M. Mole' che li rappresenta e difende e per procure in calce alle rispettive copie notificate della citazione, convenuti. Il tribunale esaminati gli atti e, in particolare, la propria sentenza non definitiva in pari data con la quale si e' pronunciato sulla domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni chiesti dagli attori per la lesione dei diritti personalissimi all'onore ed alla reputazione in relazione all'articolo apparso sul n. 51/52 del 30 dicemgbre 1989 del settimanale "Il Sabato" ed ha rimesso la causa sul ruolo per un supplemento diistruzione in ordine all'ulteriore domanda degli attori avente ad oggetto il risarcimento dei danni dagli stessi subiti per la lesione dei diritti personalissimi all'onore ed alla reputazione con riferimento a altro articolo pubblicato sul n. 1 del 6 gennaio 1990 del medesimo settimanale "Il Sabato". OSSERVA IN FATTO E DIRITTO L'articolo pubblicato sul n. 1 del 6 gennaio 1990 del settimanale "Il Sabato", a firma del giornalista Rocco Tolfa, concerne un'intervista rilasciata dall'on. Ombretta Fumagalli Carulli, intervista che il dott. Francesco Saverio Borrelli ed il dott. Guido Viola considerano lesive del loro onore e della loro reputazione e la domanda degli stessi spiegata attiene, quindi, all'accertamento dell'illecito ed alle conseguenziali pronunce risarcitorie. Nel costituirsi in giudizio, l'on. Fumagalli Carulli ha invocato la guarentigia costituzionale di cui al primo comma dell'art. 68 della Costitusione ed ha eccepito l'improponibilita' della domanda. Orbene, la prerogativa della c.d. insindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare incontra l'unico limite dell'esercizio delle funzioni parlamentari, con la conseguenza che, una volta accertata la funzionalita' delle opinioni manifestate da un membro del parlamento, la immunita' prevista dall'art. 68, comma primo, della Costituzione copre qualsiasi illecito, sia penale che civile. E', pertanto di rilevante importanza qualificare come "funzionale" o meno il comportamento tenuto dal parlamentare. Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 1150 del 29 dicembre 1988, ha affermato inequivocabilmente che spetta alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio, membro, con l'effetto che, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, e' inibita in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilita' (salvo lo strumento del conflito di attribuzione qualora il potere non sia stato correttamente esercitato per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio di esso). Senonche', nel caso in esame, la Camera dei depositi, della quale l'on. Fumagalli Carulli e' membro, non ha emesso alcun deliberato in ordine alla qualificazione o meno come funzionale delle espressioni attribuite alla parlamentare dell'articolista de "Il Sabato" e tale qualificazione, come detto, non puo' essere operata dal giudice; si pone, allora, in mancanza di apposite disposizioni legislative, il problema di come sollecitare il Parlamento a pronunciarsi sul punto. Infatti, ai sensi dell'art. 18 del regolamento della Camera dei deputati, la competenza della giunta ivi contemplata e' limitata alle richieste di autorizzazioni a procedere attinenti all'esercizio della azione penale (art. 68, seconda comma della Costituzione) e non comprende quelle relative alla verifica di funzionalita' delle opinioni espresse dal parlamentare (art. 68, comma 1 della Costituzione). Neppure e' in alcun modo disciplinata la possibilita' per la parte che si ritenga lesa dal comportamento del parlamentare di adire direttamente la giunta ex art. 18 citato, prima del giudizio, in modo da poter poi proporre la domanda risarcitoria. La conseguente inevitabile soluzione della improponibilita' della domanda nelle ipotesi in cui, come nella specie, non vi sia alcun deliberato della Camera di appartenenza del parlamentare, comporterebbe, ad avviso del collegio, una illegittima compressione del diritto del cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, che si pone in netto contrasto con il dettato dell'art. 24 della costituzione, risolvendosi nell'impossibilita' di adire l'autorita' giudiziaria anche nelle ipotesi in cui le opinioni espresse dal parlamentare esorbitassero dal limite dell'esercizio delle sue funzioni. Appaiono, quindi, sussistere dubbi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 18 del regolamento della Camera dei deputati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui alla giunta ivi contemplata non e' attribuita la competenza di verificare la qualificazione funzionale delle opinioni espresse dai deputati e di riferire all'assemblea le richieste in tal senso sottoposte dal giudice civile. Ritiene, quindi, il collegio di sollevare d'ufficio la sopra delineata questione di legittimita' costituzionale, stante la sua indubbia rilevanza al fine di decidere il presente giudizio e, in particolare, di accertare la proponibilita' o meno della domanda svolta nei confronti dell'on. Fumagalli Carulli. Vanno, percio', rimessi gli atti alla Corte costituzionale ed il giudizio va sospeso.