P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, solleva di ufficio, in quanto rilevante ai fini del decidere, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del regolamento della Camera dei deputati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui detta norma non attribuisce alla giunta parlamentare ivi contemplata la competenza di riferire all'assemblea, previa formulazione di apposita proposta, le richieste del giudice civile di qualificare, ai sensi dell'art. 68 primo comma della Costituzione, le opinioni espresse dai membri di detta Camera come emesse o meno nell'esercizio delle loro funzioni di parlamentare; Sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone che l'ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale, il 18 maggio 1993. Il presidente: LO TURCO Depositato in cancelleria il 23 giugno 1993 Il direttore di sezione: PODRINI 93C0894