P. Q. M.
    Visto  l'art.  23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, solleva di
 ufficio, in quanto rilevante ai fini del decidere,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 18 del regolamento della Camera
 dei  deputati,  in  riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella
 parte in cui detta norma non attribuisce alla giunta parlamentare ivi
 contemplata  la  competenza   di   riferire   all'assemblea,   previa
 formulazione di apposita proposta, le richieste del giudice civile di
 qualificare, ai sensi dell'art. 68 primo comma della Costituzione, le
 opinioni  espresse  dai  membri  di  detta  Camera come emesse o meno
 nell'esercizio delle loro funzioni di parlamentare;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria gli atti vengano trasmessi
 alla Corte costituzionale;
    Ordina la notificazione della presente  ordinanza  alle  parti  in
 causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Dispone  che  l'ordinanza  sia  comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  prima
 sezione civile del tribunale, il 18 maggio 1993.
                        Il presidente: LO TURCO
    Depositato in cancelleria il 23 giugno 1993
                   Il direttore di sezione: PODRINI

 93C0894