P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 maggio 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, nella parte in cui non viene disciplinata l'osservazione del comportamento serbato in liberta' dal condannato; Sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale di Torino e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica. Cosi' deciso in Torino, il 23 febbraio 1993. Il presidente: FORNACE 93C0907