P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11  maggio
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata con riferimento
 all'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione  la   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, nella
 parte  in cui non viene disciplinata l'osservazione del comportamento
 serbato in liberta' dal condannato;
    Sospende il presente giudizio e  ordina  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata all'interessato, alla procura  generale  di  Torino  e  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del
 Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.
    Cosi' deciso in Torino, il 23 febbraio 1993.
                        Il presidente: FORNACE

 93C0907