P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  degli  artt.  565  e  572  del  c.c.  in
 relazione  agli  artt.  3 e 30, terzo comma, della Costituzione nella
 parte in  cui,  in  mancanza  di  membri  della  famiglia  legittima,
 escludono  dai  chiamati  alla  successione  legittima  i  fratelli o
 sorelle; riconosciuti o dichiarati, del de cuius  ovvero  antepongono
 agli  stessi  tutti  i parenti legittimi; nonche' dell'art. 468 c.c.,
 ancora  in  relazione  agli  artt.  3  e  30,  terzo   comma,   della
 Costituzione,  nella  parte  in cui limita la rappresentazione, nella
 linea collaterale,  ai  discendenti  dei  fratelli  e  delle  sorelle
 legittimi dell'ereditando;
    Sospende   il   presente   procedimento   e   dispone  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia, a cura  della  cancelleria,
 notificata  alle  parti,  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
 nonche' comunicata al  Presidente  del  Senato  e  della  Camera  dei
 deputati.
    Cosi'  deciso  in Genova nella camera di consiglio del 17 febbraio
 1993.
                  Il presidente: (firma illeggibile)
    Depositato in cancelleria il 17 giugno 1993.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

 93C0931