P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 565 e 572 del c.c. in relazione agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui, in mancanza di membri della famiglia legittima, escludono dai chiamati alla successione legittima i fratelli o sorelle; riconosciuti o dichiarati, del de cuius ovvero antepongono agli stessi tutti i parenti legittimi; nonche' dell'art. 468 c.c., ancora in relazione agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la rappresentazione, nella linea collaterale, ai discendenti dei fratelli e delle sorelle legittimi dell'ereditando; Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 febbraio 1993. Il presidente: (firma illeggibile) Depositato in cancelleria il 17 giugno 1993. Il cancelliere: (firma illeggibile) 93C0931