P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti, con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui appresso, alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in rapporto agli artt. 9 di quest'ultima legge e 1, terzo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche per le occupazioni d'urgenza finalizzate alla realizzazione di opere statali, il relativo decreto autorizzativo perde efficacia ove l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione; Sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Lucera, addi' 9 giugno 1993 Il pretore: CASO 93C0933