P. Q. M.
    Dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti, con la prova delle
 notificazioni  e  comunicazioni   di   cui   appresso,   alla   Corte
 costituzionale  per  la  decisione  della  questione  di legittimita'
 dell'art. 20, primo comma, secondo periodo, della  legge  22  ottobre
 1971,  n.  865,  in  rapporto agli artt. 9 di quest'ultima legge e 1,
 terzo comma, della  legge  3  gennaio  1978,  n.  1,  per  violazione
 dell'art.  3  della Costituzione, nella parte in cui non prevede che,
 anche per le occupazioni d'urgenza finalizzate alla realizzazione  di
 opere  statali, il relativo decreto autorizzativo perde efficacia ove
 l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Lucera, addi' 9 giugno 1993
                           Il pretore: CASO

 93C0933