P. Q. M.
    VIsto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,  della  legge
 22  luglio  1966,  n. 613, per violazione degli artt. 3 e 38, secondo
 comma, della Costituzione, nella parte in cui non considera familiari
 agli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado;
    Sospende il giudizio e dispone la  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 ai   Presidenti   delle  due  Camere  del  Parlamento  e  alle  parti
 costituite.
      Lecce, addi' 4 giugno 1993
                         Il pretore: BENFATTO
    Depositato in cancelleria oggi, 5 giugno 1993.
                  Il cancelliere: (firma illeggibile)

 93C0944