P. Q. M. VIsto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non considera familiari agli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado; Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti costituite. Lecce, addi' 4 giugno 1993 Il pretore: BENFATTO Depositato in cancelleria oggi, 5 giugno 1993. Il cancelliere: (firma illeggibile) 93C0944