P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-quinquies, secondo comma,
 del d.l. n. 306/1992, convertito con modificazioni  nella  legge  n.
 356/1992,  modificato dal d.l. n. 14/1993, in relazione agli artt. 3
 e 27, secondo comma, della Costituzione;
    Sospende  il  presente  procedimento  e  dispone  che a cura della
 cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e  che
 l'ordinanza sia notificata alla parte e al p.m. nonche' al Presidente
 del  Consiglio  dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Venezia, addi' 17 giugno 1993
                         Il presidente: DODERO
                                           I giudici: DEFAZIO - RIGONI
 93C0962