P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l. n. 306/1992 convertito, con modificazioni, nella legge n. 356/1992, modificato dal d.l. n. 14/1993, in relazione agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione; Sospende il presente procedimento e dispone che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che l'ordinanza sia notificata alla parte, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 30 giugno 1993 Il presidente: DODERO I giudici: PARISE - RIGONI 93C0963