P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  12-quinquies,  secondo  comma,
 del  d.l.  n. 306/1992 convertito, con modificazioni, nella legge n.
 356/1992, modificato dal d.l. n. 14/1993, in relazione agli artt.  3
 e 27, secondo comma, della Costituzione;
    Sospende  il  presente  procedimento  e  dispone  che a cura della
 cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e  che
 l'ordinanza  sia  notificata  alla parte, al p.m. e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      Venezia, addi' 30 giugno 1993
                         Il presidente: DODERO
                                            I giudici: PARISE - RIGONI
 93C0963