P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, settimo comma, del d.l. 19 settembre 1992, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, con riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina inoltre che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Brescia, il 26 febbraio 1993. Il presidente f.f.: ZUBALLI Il consigliere: STEVANATO Il referendario, estensore: BURICELLI 93C0997