P. Q. M.
    Visto l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  ritenuta
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  7,  settimo  comma, del d.l. 19 settembre
 1992,  convertito  nella  legge  14  novembre  1992,  n.   438,   con
 riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione  degli  atti,  a  cura  della
 segreteria, alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina inoltre che, a cura della segreteria, la presente ordinanza
 sia  notificata  alle  parti  in  causa  nonche'  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  e comunicata anche ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Brescia, il 26 febbraio 1993.
                      Il presidente f.f.: ZUBALLI
    Il consigliere: STEVANATO
                                 Il referendario, estensore: BURICELLI
 93C0997