Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede che le pene sostitutive non si applichino al reato previsto dall'art. 589, secondo comma, del c.p. (omicidio colposo) limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione delle prospettiva questione; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Potenza, addi' 8 luglio 1993 Il pretore: LEPORE L'assistente giudiziario: VIOLA 93C1002