Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 all'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione,  la  questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 24
 novembre  1981,  n.  689,  nella parte in cui non prevede che le pene
 sostitutive non  si  applichino  al  reato  previsto  dall'art.  589,
 secondo  comma,  del  c.p.  (omicidio colposo) limitatamente ai fatti
 commessi con violazione delle norme di  prevenzione  degli  infortuni
 sul lavoro;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale per la soluzione delle prospettiva questione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti dei
 due rami del Parlamento.
      Potenza, addi' 8 luglio 1993
                          Il pretore: LEPORE
                                       L'assistente giudiziario: VIOLA
 93C1002